Codice Civile art. 1266


OBBLIGO DI GARANZIA DEL CEDENTE
1. Quando la cessione è a titolo oneroso, il cedente è tenuto a garantire l' esistenza del credito al tempo della cessione. La garanzia può essere esclusa per patto, ma il cedente resta sempre obbligato per il fatto proprio.
2. Se la cessione è a titolo gratuito, la garanzia è dovuta solo nei casi e nei limiti in cui la legge pone a carico del donante la garanzia per l' evizione.

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