Regime delle eccezioni nella cessione del credito



La legge assume in considerazione le eccezioni esperibili dal debitore ceduto nei confronti del cessionario, nuovo creditore. Poiché in esito alla cessione il credito rimane immutato, può dirsi che il cessionario eserciti il medesimo diritto già facente capo al cedente. Ne segue che il debitore ceduto ha la possibilità di opporre al cessionario le stesse eccezioni che avrebbe potuto opporre al cedente nota1 (Cass. Civ. Sez. I, 1257/88 ; Cass. Civ. Sez. III, 1499/95 ). Se, ad esempio, il contratto dal quale trae origine il credito oggetto della cessione è nullo per contrarietà a norme imperative, ovvero è annullabile per incapacità legale di una parte o per violenza, queste deduzioni possono valere a paralizzare la pretesa creditoria del cessionario.

Tutto questo con l'eccezione (di cui all'art. 1248 cod. civ. ) della compensazione tra il debito ceduto e il credito vantato dal debitore ceduto nei confronti del creditore cedente, quando vi sia stata pura accettazione della cessione da parte del debitore ceduto nota2.

Tali regole non sembra possano valere nell'ambito di peculiari ipotesi di cessione ope legis, quale operata in sede di confisca disposta in base alla speciale normativa antimafia (Cass. Civ. Sez. I, 5988/97 ).

Che cosa dire dell'ipotesi in cui il credito risulti incorporato in un titolo astratto come la cambiale? Può l'emittente (debitore ceduto) opporre all'ultimo giratario (cessionario) le eccezioni che avrebbe potuto opporre al primo prenditore (creditore cedente) ? In via generale la risposta non può che essere negativa, in virtù dei principi generali in materia di astrattezza e letteralità del titolonota3 ; è stato tuttavia deciso, nel caso di creazione di cambiali di favore in seguito girate ad un terzo, che a costui risulta opponibile l'eccezione concernente l'inesistenza del credito, sia pure in base alla prova della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1260 cod. civ. (prova della conoscenza da parte del cessionario: cfr. Cass. Civ. Sez. III, 1791/78 ).

Che cosa dire infine dei rapporti tra cedente e cessionario?

La legge è muta sul punto e sembrerebbe logicamente insostenibile che il debitore ceduto possa venire a proporre al cessionario temi attinenti ad una res che si qualifica per il debitore ceduto come inter alios acta.

Tuttavia il tema è meno banale di ciò che sembra. Si pensi all'eventuale invalidità dell'atto di cessione (che, come tale, intercorre tra creditore cedente e cessionario). Qualora il debitore ceduto non potesse interloquire sul punto e per l'effetto opporre un diniego alla richiesta di pagamento a lui rivolta dal cessionario, si potrebbe trovare a dover nuovamente effettuare il pagamento al cedente. Per tale motivo si è ritenuto ammissibile che il debitore ceduto possa far valere nei confronti del cessionario la nullità della cessione (Cass. Civ. Sez. I, 2001/96 ).

Note

nota1

Le eccezioni che il debitore ceduto può opporre al cessionario sono quelle relative alla validità del titolo costitutivo del credito, quelle relative ai fatti estintivi o modificativi del rapporto anteriori al trasferimento del credito nonchè quelle relative ai fatti estintivi o modificativi intervenuti dopo il trasferimento del credito fino al momento in cui ha accettato la cessione o questa gli è stata notificata: cfr. Breccia, Le obbligazioni, in Tratt. dir. priv., a cura di Iudica-Zatti, Milano, 1991, pp. 798 e 799.Disputata è invece l'opponibilità al cessionariodella clausola compromissoria contenuta nel contratto dal quale trae origine il credito. In senso affermativo cfr. Cass. Civ. Sez. I, 13893/03 ; contra, Cass. Civ. Sez. I, 17531/04 .
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nota2

Si veda Bianca, Diritto civile, vol. IV, Milano, 1998, p. 604. L'A. ritiene che la particolare rilevanza attribuita dalla legge all'accettazione del debito ne metta in evidenza la natura di atto ricognitivo del debito.Si aggiunga che non è possibile, quando il debitore ceduto sia stato reso edotto dell'intervenuta cessione, che debitore ceduto e creditore cedente si intendano efficacemente nei confronti dei cessionario allo scopo di far venir meno per mutuo consenso il contratto dal quale era sorto il credito successivamente negoziato. In tale ipotesi l'accordo risolutorio non sarà opponibile al cessionario, il quale ben potrà far valere il credito acquisito verso il debitore ceduto (Cass. Civ. Sez. III, 9761/05 ).
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nota3

In tal senso Pavone La Rosa, La Cambiale, Milano, 1982, p. 332.
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Bibliografia

  • BRECCIA, Le obbligazioni, Milano, Tratt.dir.priv a cura di Iudica-Zatti, vol. XXIV, 1991
  • PAVONE LA ROSA, La cambiale, Milano, Tratt.dir.civ. e comm. diretto da Cicu-Messineo, XXXIX, 1982

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