Cass. civile, sez. II del 1998 numero 2156 (27/02/1998)


Il debitore ceduto, pur se edotto della cessione, non viola il principio di buona fede nei confronti del cessionario se non contesta il credito - ovvero se transige con il cedente su crediti diversi da quello ceduto - né il suo silenzio può costituire conferma di esso, perché per assumere tale significato occorre un' intesa tra le parti ed invece egli rimane estraneo alla cessione; pertanto è onere del cessionario provare l' esistenza e l' ammontare del credito, salva la responsabilità del cedente per la mancata consegna dei documenti su cui è fondato, configurante inadempimento al contratto di cessione.

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