Codice Civile art. 797


GARANZIA PER EVIZIONE

1. Il donante è tenuto a garanzia verso il donatario, per l' evizione che questi può soffrire delle cose donate, nei casi seguenti:
1) se ha espressamente promesso la garanzia;
2) se l' evizione dipende dal dolo o dal fatto personale di lui;
3) se si tratta di donazione che impone oneri al donatario, o di donazione rimuneratoria, nei quali casi la garanzia è dovuta fino alla concorrenza dell' ammontare degli oneri o dell' entità delle prestazioni ricevute dal donante.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 797"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti