Cass. civile, sez. II del 1978 numero 2782 (03/06/1978)


La sentenza che accoglie l'azione di disconoscimento di paternità del figlio concepito durante il matrimonio, avendo natura di pronuncia di accertamento, travolge, con effetti ex tunc ed erga omnes, lo stato di figlio legittimo del disconosciuto; ne consegue che l'atto con il quale quest'ultimo sia stato in precedenza riconosciuto da altri come figlio naturale (nella specie testamento olografo), se originariamente privo di effetti, perchè inidoneo a contrastare il più favorevole stato di figlio legittimo (art.253 cod.civ.), viene ad acquistare piena operatività a seguito della retroattiva caducazione di tale stato per il passaggio in giudicato della predetta sentenza. Ai sensi delle disp.trans. contenute nell'art.230 legge 19 maggio 1975, n.251 sulla riforma del diritto di famiglia, nella controversia inerente ai diritti successori del figlio naturale, che, pur riguardando successione apertasi prima dell'entrata in vigore della legge medesima, sia ancora pendente a tale data, il giudice non può negare validità ed efficacia al riconoscimento di quel figlio, in precedenza compiuto fuori dei casi in cui era ammesso secondo la previgente normativa, ove al momento del riconoscimento stesso concorrevano le condizioni per cui sarebbe ammissibile secondo le nuove disposizioni della citata legge (nella specie, trattandosi, di riconoscimento di figlio adulterino).

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