Cass. civile, sez. I del 1961 numero 1196 (20/05/1961)


A differenza della legittimazione, il riconoscimento e la dichiarazione giudiziale di figlio naturale, fondati entrambi sul fatto naturale della procreazione, hanno efficacia dichiarativa e, quindi, ex tunc, ed attribuiscono, perciò, al figlio riconosciuto o dichiarato tutti i diritti che tale stato determina nei confronti del genitore fin dalla nascita, compreso quello del diritto al mantenimento, all'educazione e all'istruzione.La norma dell'art.445 cod.civ., secondo la quale gli alimenti sono dovuti dal giorno della domanda giudiziale o dal giorno della costituzione in mora dell'obbligato, quando questa sia seguita entro sei mesi dalla domanda giudiziale, norma che vale anche per l'obbligazione di corrispondere il mantenimento, si applica solo nei confronti dei diretti obbligati e cioè del debitore e del creditore delle dette prestazioni.Nell'ipotesi, invece, che ad alimentare o a mantenere l'avente diritto sia stato un terzo o un coobbligato, oltre il limite della sua quota, costoro, per il conseguimento di quanto loro dovuto, potranno esercitare l'azione fondata sull'utile gestione.Qualora l'obbligazione di mantenimento del figlio naturale sia stata adempiuta soltanto dalla madre, questa, intervenuta la pronuncia di dichiarazione giudiziale di paternità naturale, esercitando l'azione fondata sull'utile gestione, che in tal caso è ammessa, invito domino.

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