Sono successibili ex lege unicamente i nascituri concepiti al tempo dell'apertura della successione del de cuius (art.
462, I comma, cod.civ. ). La successione dei nascituri non concepiti è limitata infatti alla sola successione testamentaria, per i figli di persona determinata e vivente al tempo dell'apertura della successione (art. 462, III comma, cod.civ.).
In dottrina si è discusso sul concetto di "nascituro", ossia se questo debba essere inteso in senso naturalistico o giuridico
nota1. In altre parole, ci si è domandati se
anche i figli adottivi potessero o meno rientrare nel concetto di figlio futuro, sostituendo un parametro giuridico (quello dell'adozione) al criterio naturalistico della nascita posto dal legislatore a base della previsione dei nascituri tra i successibili
ex lege. Risulta preferibile la dominante tesi restrittiva, confermata peraltro dalla stessa lettera della legge che fa menzione, come detto, di "concepiti", ponendo il principio per cui "salvo prova contraria, si presume concepito al tempo dell'apertura della successione chi è nato entro i trecento giorni dalla morte della persona della cui successione si tratta".
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Note
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Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 2002, p. 344.
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Bibliografia
- CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, 2002