Codice Civile art. 269


DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ (Intitolazione così sostituita dall’art. 7, comma 9, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014 ai sensi di quanto disposto dall’art. 108, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 154/2013. L’intitolazione precedentemente in vigore era la seguente: «§ 2 - Della dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturale»)

La paternità e la maternità possono essere giudizialmente dichiarate nei casi in cui il riconoscimento è ammesso.
(Comma così modificato dall’art. 30, comma 2, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014 ai sensi di quanto disposto dall’art. 108, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 154/2013. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «La paternità e la maternità naturale possono essere giudizialmente dichiarate nei casi in cui il riconoscimento è ammesso.»)
La prova della paternità e della maternità può essere data con ogni mezzo.
La maternità è dimostrata provando la identità di colui che si pretende essere figlio e di colui che fu partorito dalla donna, la quale si assume essere madre.
La sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all'epoca del concepimento non costituiscono prova della paternità.
(Comma così modificato dall’art. 30, comma 2, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014 ai sensi di quanto disposto dall’art. 108, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 154/2013. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «La sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all'epoca del concepimento non costituiscono prova della paternità naturale.»)
(Articolo così sostituito dall'art. 113, L. 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia)

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