Legge del 1983 numero 184 art. 27


Per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio nato nel matrimonio degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome.
(Comma così modificato dalla lettera o) del comma 1 dell’art. 100, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell’art. 108 del medesimo D.Lgs. n. 154/2013)
Se l'adozione è disposta nei confronti della moglie separata, ai sensi dell'articolo 25, comma 5, l'adottato assume il cognome della famiglia di lei.
(Comma così modificato dall'art. 23, L. 28 marzo 2001, n. 149)
Con l'adozione cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia d'origine, salvi i divieti matrimoniali.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 1983 numero 184 art. 27"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti