Per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio nato nel matrimonio degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome.
(Comma così modificato dalla lettera o) del comma 1 dell’art. 100, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell’art. 108 del medesimo D.Lgs. n. 154/2013)
Se l'adozione è disposta nei confronti della moglie separata, ai sensi dell'articolo 25, comma 5, l'adottato assume il cognome della famiglia di lei.
(Comma così modificato dall'art. 23, L. 28 marzo 2001, n. 149)
Con l'adozione cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia d'origine, salvi i divieti matrimoniali.