Codice Civile art. 2050


RESPONSABILITA' PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' PERICOLOSE
1. Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un' attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.

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