Codice Penale art. 582


LESIONE PERSONALE

Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
(Comma così modificato dall’art. 1, comma 3, lett. b), L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 8, della medesima legge n. 41/2016)
Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa.
(Articolo così modificato dall'articolo unico, L. 26 gennaio 1963, n. 24. L'ultimo comma è stato, poi, così sostituito dall'art. 91, L. 24 novembre 1981, n. 689)

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