Codice Civile art. 42


DIVERSA DESTINAZIONE DEI FONDI
1. Qualora i fondi raccolti siano insufficienti allo scopo, o questo non sia più attuabile, o, raggiunto lo scopo, si abbia un residuo di fondi, l' autorità governativa stabilisce la devoluzione dei beni, se questa non è stata disciplinata al momento della costituzione.

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