Esonero dell'esecutore testamentario



L'art. 710 cod.civ. prevede che l'autorità giudiziaria, su istanza di ogni interessato nota1, possa esonerare l'esecutore testamentario dal suo ufficio per gravi irregolarità nell'adempimento dei propri obblighi nota2, per inidoneità all'ufficio nota3 o per aver commesso azione che ne menomi la fiducia nota4. Autorità competente è (art. 750 cod.proc.civ. ) il Presidente del tribunale del luogo in cui siasi aperta la successione. Costui, prima di decidere, deve sentire l'esecutore e, occorrendo, può disporre opportuni accertamenti (II comma art. 710 cod.civ.).
Il relativo provvedimento è pronunziato dal Presidente del Tribunale, avverso il cui decreto è possibile proporre reclamo al Presidente della Corte d'Appello. Contro quest'ultimo pronunciamento non è invece ammissibile il ricorso per Cassazione (Cass. Civ. Sez. Unite, 10107/; Cass. Civ., Sez. VI-II, 18468/2014).

Note

nota1

L'esonero non può tuttavia essere pronunciato d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero, giacché l'esecutore non è un amministratore di pubblici interessi, ma semplicemente il titolare di un ufficio privato: sarà perciò necessaria un'istanza dell'erede, dei legatari o dei creditori personali dell'erede (Contursi-Lisi, L'esecutore testamentario, Padova, 1950, p.68).
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nota2

La legge precisa che le irregolarità devono essere gravi. Non è sufficiente una semplice mancanza di lieve entità per farsi luogo all'esonero. Non è comunque neppure richiesto che le irregolarità debbano essere dolose o preordinate a vantaggio dell'esecutore testamentario, essendo sufficiente che esse siano il frutto di un negligente espletamento dei propri compiti da parte dell'esecutore: così Caramazza, Delle successioni testamentarie, in Comm. teorico-pratico al cod.civ., dir. da De Martino, Novara-Roma, 1982, p.592.
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nota3

L'inidoneità deve essere distinta dall'incapacità sopravvenuta, la quale comporta la decadenza di diritto dell'esecutore testamentario e deve perciò essere intesa come impossibilità o estrema difficoltà per l'esecutore ad assolvere ai propri compiti: Talamanca, Successioni testamentarie, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1978, p.539.
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nota4

Sebbene anche i precedenti casi siano idoenei a far venire meno la fiducia nell'esecutore, la generica previsione del terzo caso consente di punire tutti quegli ulteriori comportamenti che rivestano un carattere di gravità, commisurata all'interesse del testatore (nei cui confronti sussiste il rapporto fiduciario) e non a quello degli eredi o legatari (Giannattasio, Delle successioni. Successioni testamentarie, in Comm.cod.civ., Libro II, Torino, 1978, p.430).
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Bibliografia

  • CARAMAZZA, Delle successioni testamentarie, artt. 587-712, Roma, Comm. teor-prat. del c.c, dir. da De Martino, 1973
  • CONTURSI-LISI, L'esecutore testamentario, Padova, 1950
  • GIANNATTASIO, Delle successioni, successioni testamentarie, Torino, Comm.cod.civ., II, 1978
  • TALAMANCA, Successioni testamentarie, Bologna - Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja e Branca, 1978

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