Esecutore privo di poteri di amministrazione



Il II comma dell'art. 703 cod.civ. espressamente prevede che il testatore, nel nominare l'esecutore testamentario, ne escluda i poteri di amministrare i beni appartenenti all'asse ereditario. In questa ipotesi l'esecutore potrà attivarsi unicamente allo scopo di assumere atti aventi natura cautelare (apposizione dei sigilli, redazione dell'inventario, intervento nei procedimenti in cui si faccia questione della validità e dell'efficacia del testamento) nota1.

Circa la legittimazione processuale attiva dell'esecutore (salvo l'esame più approfondito che verrà condotto in maniera specifica sul punto disciplinato dall'art. 704 cod.civ. , dunque limitandoci a discutere del caso in cui costui sia sprovvisto dei poteri di amministrazione), mentre appare pacifico che egli possa instare ai fini dell'adempimento delle disposizioni che abbiano un beneficiario indeterminato (come le disposizioni modali, quelle dettate a favore dell'anima o dei poveri, etc.) non pare possa dirsi altrettanto per l'ipotesi in cui il lascito venga a vantaggio di un soggetto determinato. Così l'adempimento del legato sarà richiesto dal solo legatario, in qualità di unico soggetto avente un interesse giuridicamente rilevante nota2.

Note

nota1

Serio, in Comm.cod.civ., dir. da Cendon, Libro II, Torino, 1999, p.356.
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nota2

E' di questo parere Talamanca, Successioni testamentarie, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1978, p.463. Contra Caramazza, Delle successioni testamentarie, in Comm. teorico-pratico al cod.civ., dir. da De Martino, Novara-Roma, 1982, p.569, a giudizio del quale questa tesi non potrebbe essere condivisa: il I comma dell'articolo in commento prescrive infatti il potere-dovere (generale) dell'esecutore di curare l'esatta attuazione della volontà del defunto, senza distinguere se l'esecutore sia o meno nel possesso dei beni. La detta disposizione non troverebbe alcuna deroga nel II comma, ragion per cui l'esecutore sempre potrebbe rivolgersi contro l'erede anche per l'adempimento di un legato.
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Bibliografia

  • CARAMAZZA, Delle successioni testamentarie, artt. 587-712, Roma, Comm. teor-prat. del c.c, dir. da De Martino, 1973
  • SERIO, Torino, Comm. cod. civ. , II, 1999
  • TALAMANCA, Successioni testamentarie, Bologna - Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja e Branca, 1978

Prassi collegate

  • Quesito n. 21-2017/C, Erede ed attività dell’esecutore testamentario

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