Ordinanza di esonero dell'esecutore testamentario per gravi irregolarità: inammissibilità del ricorso per cassazione contro il provvedimento emesso in sede di reclamo dalla corte di appello. (Cass. Civ., Sez. VI-II, sent. n. 18468 del 1 settembre 2014)

Il provvedimento di esonero dell’esecutore testamentario per gravi irregolarità nell’adempimento dei suoi obblighi è assunto dal Presidente del Tribunale con ordinanza reclamabile davanti al Presidente della Corte d’appello; la decisione assunta da quest’ultimo in sede di reclamo non è ricorribile in cassazione, in conformità alla previsione specifica dell’articolo 750 c.p.c. e alla regola generale di cui all’articolo 739 c.p.c.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il provvedimento di esonero dell'esecutore testamentario pronunziato dal presidente del tribunale a cagione delle gravi irregolarità nell'adempimento dei propri obblighi è soggetto a reclamo avanti al presidente della Corte d'Appello. Quest'ultimo provvedimento, tuttavia, non è ulteriormente assoggettabile a critica avanti la Cassazione in riferimento sia alla prescrizione dell'art.750 c.p.c., sia della regola generale di cui all'art.739 c.p.c..

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