Consegna dei beni all'erede (esecutore testamentario)



L'esecutore testamentario deve, ai sensi dell'art. 707 cod.civ. , fare consegna all'erede che ne abbia fatto richiesta dei beni dell'eredità che non risultino necessari all'esercizio del proprio ufficio nota1. Non è possibile che detta consegna venga ricusata allegando l'esistenza di obbligazioni che debbano essere adempiute conformemente alla volontà del testatore o di legati condizionali o a termine, ogniqualvolta l'erede dimostri di averli già soddisfatti oppure offra idonea garanzia per l'adempimento delle obbligazioni, dei legati o degli oneri nota2.

La legge intende evitare che l'erede sia privato, per il periodo di tempo necessario ad attuare le volontà del testatore, della disponibilità dei beni che, in ultima analisi, gli appartengono. Per tale motivo il sacrificio è stato limitato al minimo, salvaguardati i diritti dei creditori e dei legatari nota3.

Note

nota1

La riconsegna può avvenire sia amichevolmente, sia giudizialmente allorché sorga controversia circa la necessità che l'esecutore testamentario continui a detenere tutti i beni ereditari (Serio, in Comm.cod.civ., dir. da Cendon, Libro II, Torino, 1999, p.360).
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nota2

Dunque anche in questo caso, purché risulti che la volontà del testatore sia stata già rispettata o possa essere rispettata mercé le garanzie fornite, non si vuole impedire il godimento dei beni da parte degli eredi: Caramazza, Delle successioni testamentarie, in Comm. teorico-pratico al cod.civ., dir. da de Martino, Novara-Roma, 1982, p.586.
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nota3

Cfr. tuttavia Contursi-Lisi, L'esecutore testamentario, Padova, 1950, p.141, secondo la quale l'art. 707 cod.civ. si riferirebbe unicamente a quei beni dell'eredità come i documenti, le carte e i manoscritti, che, in quanto privi di un valore venale o commerciale, ben potrebbero essere consegnati all'erede, non essendo comunque utilizzabili per l'esecutore. Contro questa interpretazione cfr. Talamanca, Successioni testamentarie, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1978, p.524. L'A. rileva come in realtà anche i documenti possono essere necessari all'esecutore, onde dovrebbe desumersi che la norma faccia riferimento a tutti i cespiti ricadenti nell'asse, nessuno escluso.
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Bibliografia

  • CARAMAZZA, Delle successioni testamentarie, artt.587-712, Novara, Comm.cod.civ., De Martino, 1978
  • CONTURSI-LISI, L'esecutore testamentario, Padova, 1950
  • SERIO, Torino, Comm. cod. civ. , II, 1999
  • TALAMANCA, Successioni testamentarie, Bologna - Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja e Branca, 1978

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