Rapporti tra poteri dell'erede e poteri dell'esecutore testamentario



Tema controverso è quello del rapporto che si pone tra esercizio dei poteri dell'esecutore testamentario ed eventuali concorrenti poteri dell'erede. Prevale tra gli interpreti l'idea del libero esercizio da parte dell'erede di ogni potere di disposizione dei beni dell'asse ereditario nota1. Più in particolare, è stato rilevato come la legge non preveda alcuna limitazione per l'erede che, in conseguenza dell'accettazione, deve essere considerato come il legittimo proprietario e possessore di quanto lasciatogli.

Appare evidente la delicatezza della questione: a tacer d'altro v'è infatti il rischio che la concorrente legittimazione a compiere atti di amministrazione dei beni dell'asse conduca a risultati contraddittori. Nè può risolvere il problema l'affermazione secondo la quale l'esecutore avrebbe il mero potere di amministrazione, funzionale ad eseguire i voleri del de cuius per il tramite del possesso di fatto dei beni dell'asse, mentre il possesso di diritto nonchè il potere di disposizione resterebbero in capo all'erede nota2. Più che altro occorre osservare che il concorso non dovrebbe avere luogo: i beni che appartengono all'erede sono infatti intrinsecamente esclusi dalla gestione dell'esecutore, che d'altronde non può che avere ad oggetto (fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 706 cod.civ. relativa alla divisione dell'esecutore) cespiti destinati a soddisfare i legatari ovvero disposizioni modali.

Si può dunque concludere da un lato che l'esecutore potrà agire, secondo le disposizioni del defunto, anche alienando i beni ereditari (previa autorizzazione giudiziale ex art. 703 cod.civ. ), dall'altro l'erede potrà concorrentemente disporre del lascito, vendendo, permutando, donando i beni che gli appartengono anche durante l'espletamento dell'ufficio dell'esecutore.

Le cose dette si riferiscono al caso in cui l'erede abbia accettato puramente e semplicemente. Cosa riferire dell'ipotesi di accettazione con beneficio d'inventario? Al riguardo appare ragionevole ipotizzare la prevalenza delle modalità di liquidazione e di amministrazione più articolate e specifiche proprie del beneficio di inventario nota3. Ciò non soltanto quando tale modalità di accettazione sia imposta dalla legge (essendo chiamati soggetti incapaci o persone giuridiche aventi scopo non lucrativo), ma anche quando l'accettazione beneficiata sia il frutto di una precisa scelta del chiamato. Nè si dica che quest'ultimo, per tale via, ha il potere di sostanzialmente impedire che abbiano effetto le disposizioni specificamente dettate dal testatore per assicurare attuazione alla propria volontà. Infatti l'erede beneficiato sarà pur sempre tenuto a dare seguito ai legati, alle disposizioni modali attenendosi ad esse, secondo le più precise norme dettate in materia di beneficio di inventario.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 703 cod.civ. gli atti dell'esecutore non pregiudicano il diritto del chiamato a rinunziare all'eredità ovvero ad accettarla. Ciò dirime ogni incertezza circa le conseguenze dell'attività dell'esecutore. Mai un atto di gestione di quest'ultimo potrà sortire l'effetto di far venir meno il diritto di fare rinunzia all'eredità o di determinare l'efficacia acquisitiva dell'accettazione tacita. Neppure i creditori dell'erede risentono della nomina e della gestione dell'esecutore: in questo senso è salva l'efficacia della separazione dei beni (art. 512 cod. civ.) nonchè dell'accettazione beneficiata (art.484 cod. civ.).

Note

nota1

Manca, Degli esecutori testamentari, in Comm. cod.civ. a cura di D'Amelio e Finzi, Libro delle successioni per causa di morte e donazioni, Firenze, 1941, p.613. Cfr. anche Gangi, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, vol.III, Milano, 1948, p.554; Giannattasio, Delle successioni. Successioni testamentarie, in Comm.cod.civ., Libro II, Torino, 1978, p.398; Caramazza, Delle successioni testamentarie, in Comm. teorico-pratico al cod.civ., dir. da De Martino, Novara-Roma, 1982, p.573. Contra Talamanca, Successioni testamentarie, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1978, p.471, il quale osserva in primo luogo che il conferimento ex lege all'esecutore dell'amministrazione avrebbe implicitamente inteso privare l'erede del potere di gestione. Qualora inoltre l'erede fosse libero di alienare i singoli cespiti ereditari, il potere dell'esecutore potrebbe in concreto ridursi a ben poca cosa. Contro queste affermazioni è tuttavia possibile rammentare che nulla ha disposto la legge al fine di limitare od escludere i poteri dell'erede: nel silenzio di essa ben può essere argomentata, in base ai principi generali, la permanenza in capo all'erede del potere di disporre.
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nota2

Così Capozzi, Successioni e donazioni, t.2, Milano, 2002, p.603, che rammenta come il problema venne discusso nei lavori preparatori al codice civile, prevalendo alla fine il parere dell'inopportunità di porre limitazioni ai poteri degli eredi, quand'anche non legittimari.
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nota3

Palazzo, Le successioni, t.2, in Tratt.dir.priv., a cura di Iudica e Zatti, Milano, 2000, p.853; Jannuzzi, Manuale della volontaria giurisdizione, Milano, 2000, p.654, i quali ritengono che in questi casi si abbia una prevalenza della volontà della legge rispetto a quella del testatore.
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Bibliografia

  • CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, 2002
  • CARAMAZZA, Delle successioni testamentarie, artt. 587-712, Roma, Comm. teor-prat. del c.c, dir. da De Martino, 1973
  • GANGI, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, Milano, I, 1947
  • IANNUZZI, Manuale della volontaria giurisdizione, Milano, 2000
  • MANCA, Degli escutori testamentari, Firenze, Comm. Cd. Civ., 1941
  • PALAZZO, Le successioni, Milano, Tratt.dir.priv. cura Iudica e Zatti , II, 2000
  • TALAMANCA, Successioni testamentarie, Bologna - Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja e Branca, 1978

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