Cass. civile, sez. II del 1987 numero 5710 (27/06/1987)


Mentre l' offerta formale della prestazione, prevista dagli artt. 1206 e seguenti del codice civile, costituisce la prima fase di un procedimento che conduce alla mora del creditore e alla liberazione del debitore dal vincolo obbligatorio, l' offerta irrituale o non formale, contemplata dall' art.. 1220 cod. civ., allorquando manchi un legittimo motivo di rifiuto a riceversi la prestazione, non produce gli stessi effetti, ma è tuttavia idonea ad escludere l' inadempimento del debitore.

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