E’ lecito il mandato post mortem relativo alle modalità di sepoltura. (Tribunale di Reggio Emilia, 12 settembre 2013)

Lo ius eligendi sepulchrum - cioè, il potere di determinare la località, il punto e le modalità di sepoltura della salma di una persona - spetta alla persona stessa e, solo in mancanza di una disposizione data in vita dal defunto, deve essere riconosciuto ai suoi congiunti (coniuge e parenti prossimi) o, in subordine, agli eredi. La volontà di determinare le modalità della propria sepoltura - anche attraverso un mandato post mortem - può essere manifestata in qualsiasi forma e può risultare anche da elementi indiziari.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel caso di specie l'alternativa tra cremazione (richiesta dai parenti del defunto) e sepoltura nella cappella della famiglia della convivente del de cuius (da quest'ultima propugnata) è stata sciolta in quest'ultimo senso in dipendenza della prova dell'esistenza di un mandato post mortem exequendum conferito dal defunto (che si era interessato alla sistemazione nella cappella) alla convivente.

Aggiungi un commento