Distanze per cisterne e pozzi, fosse e tubi



L'art. 889 cod.civ. prescrive una specifica disciplina in tema di distanze da osservarsi per la realizzazione di cisterne e di pozzi. Chi vuole aprire pozzi, cisterne, fosse di latrina o di concime presso il confine, anche se su questo si trova un muro divisorio, deve osservare la distanza di almeno due metri tra il confine e il punto più vicino del perimetro interno delle opere predette. Per i tubi d' acqua pura o lurida, per quelli di gas e simili e loro diramazioni deve osservarsi la distanza di almeno un metro dal confine nota1. La norma può comunque rinvenire un limite nella natura condominiale del complesso immobiliare (cfr. Appello di Palermo, Sez. II, sent. n. 269/2017). Il III comma della norma in esame fa comunque salve in ogni caso le disposizioni dei regolamenti locali. Si deve rimarcare la differenza tra il caso in esame rispetto a quello delle distanze da osservarsi per l'escavazione di fossi e canali. La ragione giustificatrice della norma di cui all'art. 889 cod.civ. è quella di evitare le possibili infiltrazioni di acqua o altri fluidi nel fondo confinante, quella che ispira l'art. 891 cod.civ. è invece di evitare frane correlate al fatto che nei fossi e nei canali il liquido fluisce con una certa forza (Cass. Civ. Sez. II, 6928/95 ). Stante la ratio normativa testè evidenziata, la norma qui in commento non è stata reputata applicabile nell'ipotesi di allocazione di meri sfiatatoi, dai quali sia esclusa la fuoriuscita di emissioni nocive o tossiche (Cass. Civ. Sez. II, 8832/03).

nota1

Si tratta di un elenco di opere per le quali vi è una presunzione assoluta di pericolo. Ciò comporta, in caso di mancato rispetto delle distanze, un obbligo automatico di arretramento dell'opera realizzata. E' possibile peraltro rinunciare al diritto tutelato dalla norma esame costituendo una servitù di segno contrario. Cfr. De Martino, Beni in generale. Proprietà, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1976.
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Bibliografia

  • DE MARTINO, Beni in generale, proprietà (Artt. 810-956), Bologna-Roma, Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, 1976

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