Distanze per fabbriche e depositi nocivi o pericolosi



Ai sensi dell'art. 890 cod.civ. colui che vuole fabbricare presso il confine del proprio fondo, anche se su questo si trova un muro divisorio, forni, camini (ai quali sono state assimilate le canne fumarie di smaltimento dei fumi di una caldaia: Cass. Civ. Sez. II, 2386/03 ), magazzini di sale, stalle e simili, o vuol collocare materie umide o esplodenti o in altro modo nocive, ovvero impiantare macchinari, per i quali può sorgere pericolo di danni, deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, quelle necessarie a preservare i fondi vicini da ogni danno alla solidità, salubrità e sicurezza.

E' evidente la connessione tra questa norma e quella di cui all'art. 844 cod.civ., volta a disciplinare le immissioni. Diversamente rispetto alla prima norma non entra tuttavia in gioco il criterio della normale tollerabilità (Cass. Civ. Sez. II, 780/87).

L'art.890 cod.civ. contempla una serie di attività la cui pericolosità è presunta, senza che vi sia la possibilità in concreto di dar conto dell'eventuale assenza di pericolo. Nel caso in cui esistano regolamenti comunali che prevedono espressamente la distanza minima, tali prescrizioni dovranno essere rigorosamente osservate, diversamente occorrerà assumere in concreto le distanze atte a preservare da danni il fondo limitrofo in assenza di prescrizioni regolamentari (Cass. Civ. Sez. II, 11138/94; Cass. Civ. Sez. II, 8055/90).

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