Distanze minime per gli apiari




L'art. 896 bis cod.civ. (introdotto dall'art. 8 della L. 24 dicembre 2004, n. 313) prevede un'apposita disciplina in tema di distanze da osservare per chi intenda collocare sul proprio fondo arnie destinate ad accogliere api.

Gli apiari devono essere collocati a non meno di dieci metri da strade di pubblico transito e a non meno di cinque metri dai confini di proprietà pubbliche o private.

Il rispetto di queste distanze non è obbligatorio se tra l'apiario e i luoghi ivi indicati esistono dislivelli di almeno due metri o se sono interposti, senza soluzioni di continuità, muri, siepi o altri ripari idonei a non consentire il passaggio delle api. Tali ripari devono avere una altezza di almeno due metri.

La parte finale del II comma della norma in esame si affretta a chiarire, quasi vi fosse bisogno di puntualizzare la natura dispositiva delle disposizioni, che sono comunque salvi gli accordi tra le parti interessate.

Infine nel caso di accertata presenza di impianti industriali saccariferi, gli apiari devono rispettare una distanza minima di un chilometro dai suddetti luoghi di produzione.

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