Cass. Civ., Sez.II, n. 8832/2003. Inapplicabilità dell' art. 889 cod.civ. a sfiatatoi che non comportino il rischio di infiltrazioni

La previsione di cui all'articolo 889 cod.civ., che prescrive le distanze per l'istallazione di tubi di acqua, gas e simili, trova applicazione solo in caso di opere che per loro natura comportino il pericolo di infiltrazioni o di fughe dannose per il vicino. Esattamente, pertanto, il giudice del merito ritiene inapplicabile tale disposizione dopo avere accertato l'inesistenza di emissioni nocive o tossiche da parte di sfiatatoi posti a distanza inferiore a quella legale. (Nella specie, si trattava di sfiatatoi installati presso un distributore di carburante che svolgevano la sola funzione di aspirare aria dall'ambiente esterno al momento dell'erogazione del carburante).

Commento

Individuata la ratio della necessità del rispetto delle distanze di cui all'art. 889 cod.civ., è stata esclusa l'applicabilità della detta norma al posizionamento di sfiatatoi posti a distanza inferiore rispetto a quella legale.

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