Cass. Civ., Sez.II, n. 8832/2003. Inapplicabilità dell' art. 889 cod.civ. a sfiatatoi che non comportino il rischio di infiltrazioni
La previsione di cui all'articolo 889 cod.civ., che prescrive le distanze per l'istallazione di tubi di acqua, gas e simili, trova applicazione solo in caso di opere che per loro natura comportino il pericolo di infiltrazioni o di fughe dannose per il vicino. Esattamente, pertanto, il giudice del merito ritiene inapplicabile tale disposizione dopo avere accertato l'inesistenza di emissioni nocive o tossiche da parte di sfiatatoi posti a distanza inferiore a quella legale. (Nella specie, si trattava di sfiatatoi installati presso un distributore di carburante che svolgevano la sola funzione di aspirare aria dall'ambiente esterno al momento dell'erogazione del carburante).