Codice Civile art. 889


DISTANZE PER POZZI, CISTERNE, FOSSE E TUBI
1. Chi vuole aprire pozzi, cisterne, fosse di latrina o di concime presso il confine, anche se su questo si trova un muro divisorio, deve osservare la distanza di almeno due metri tra il confine e il punto più vicino del perimetro interno delle opere predette.
2. Per i tubi d' acqua pura o lurida, per quelli di gas e simili e loro diramazioni deve osservarsi la distanza di almeno un metro dal confine.
3. Sono salve in ogni caso le disposizioni dei regolamenti locali.

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