Disposizioni sulla legge in generale - Preleggi art. 14


APPLICAZIONE DELLE LEGGI PENALI ED ECCEZIONALI

Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati [Cost. 25; c.p. 2].
(Vedi, anche, l'art. 20 della L. 7 gennaio 1929, n. 4, per quanto concerne le disposizioni penali delle leggi finanziarie e le disposizioni che prevedono ogni altra violazione di dette leggi)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Disposizioni sulla legge in generale - Preleggi art. 14"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti