Disposizioni sulla legge in generale - Preleggi art. 15


ABROGAZIONE DELLE LEGGI

Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore [Cost. 75; preleggi 2; c.p. 2].

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Disposizioni sulla legge in generale - Preleggi art. 15"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti