Disposizioni sulla legge in generale - Preleggi art. 9


RACCOLTE DI USI

Gli usi pubblicati nelle raccolte ufficiali degli enti e degli organi a ciò autorizzati si presumono esistenti fino a prova contraria.
(Le raccolte ufficiali degli usi locali sono curate dalle camere di commercio. All'accertamento degli usi generali prowede una speciale commissione istituita presso il Ministero dell'industria, commercio e artigianato, il cui funzionamento è disciplinato dal D.L..gs.C.p.S. 27 gennaio 1947, n. 152)

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