Disposizioni sulla legge in generale - Preleggi art. 16


TRATTAMENTO DELLO STRANIERO

Lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità e salve le disposizioni contenute in leggi speciali.
(Vedi la L. 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza)

Questa disposizione vale anche per le persone giuridiche straniere [c.c. 2505; c.p.c. 4].
(Vedi la Convenzione di Bruxelles del 29 febbraio 1968, resa esecutiva in Italia con L. 28 gennaio 1971, n. 220, sul reciproco riconoscimento delle società e persone giuridiche)

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