Disposizioni sulla legge in generale - Preleggi art. 11


EFFICACIA DELLA LEGGE NEL TEMPO

La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo [Cost. 25; c.p. 2].

I contratti collettivi di lavoro possono stabilire per la loro efficacia una data anteriore alla pubblicazione, purché non preceda quella della stipulazione.

(La Corte costituzionale, con sentenza 25 marzo-2 aprile 1970, n. 49 (Gazz. Uff. 8 aprile 1970, n. 89), ha dichiarato non fondata, in riferimento all'art. 136 Cost., la questione di legittimità del presente articolo. La stessa Corte, con sentenza 25 marzo-2 aprile 1976, n. 72 (Gazz. Uff. 21 aprile 1976, n. 105), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità degli articoli 10 e 11 delle disposizioni sulla legge in generale, in riferimento all'articolo 24, secondo comma, Cost. e all'articolo 25, primo comma, Cost.)

(Vedi, anche, l'art. 20 della L. 7 gennaio 1929, n. 4, per quanto concerne le disposizioni penali delle leggi finanziarie e le disposizioni che prevedono ogni altra violazione di dette leggi)

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