Disposizioni sulla legge in generale - Preleggi art. 10


INIZIO DELL'OBBLIGATORIETÀ DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI

Le leggi e i regolamenti divengono obbligatori nel decimoquinto giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo che sia altrimenti disposto [Cost. 73].

[Le norme corporative divengono obbligatorie nel giorno successivo a quello della pubblicazione, salvo che in esse sia altrimenti disposto.]
(Le norme corporative sono state abrogate, quali fonti di diritto, per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L 9 agosto 1943, n. 721 e della soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste, disposta con D.L..gs.L..gt. 23 novembre 1944, n. 369)

(La Corte costituzionale, con sentenza 25 marzo-8 aprile 1976, n. 72 (Gazz. Uff. 21 aprile 1976, n. 105), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità degli articoli 10 e 11 delle disposizioni sulla legge in generale, in riferimento all'articolo 24, secondo comma, Cost. e all'articolo 25, primo comma, Cost.)

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