Codice Civile art. 2264


PARTECIPAZIONE AI GUADAGNI E ALLE PERDITE RIMESSA ALLA DETERMINAZIONE DI UN TERZO
1. La determinazione della parte di ciascun socio nei guadagni e nelle perdite può essere rimessa ad un terzo.
2. La determinazione del terzo può essere impugnata soltanto nei casi previsti dall' articolo 1349 e nel termine di tre mesi dal giorno in cui il socio, che pretende di esserne leso, ne ha avuto comunicazione. L' impugnazione non può essere proposta dal socio che ha volontariamente eseguito la determinazione del terzo.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 2264"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti