Cassazione civile, Sez. II, n. 15053/02: Nel preliminare di vendita immobiliare, per il quale è necessaria la forma scritta, l'oggetto determinabile è ammesso solo se sia con certezza individuabile. L'accertamento è sindacabile in Cassazione solo sotto il profilo della logicità e congruità.

Nel preliminare di vendita immobliiare, pur potendo la indicazione della res oggetto della futura alienazione essere incompleta e carente, circa gli elementi individuativi del bene, deve risultare certo che le parti abbiano inteso riferirsi ad un bene determinato o, quantomeno, determinabile. Con l'avvertenza, altresì, che l'oggetto del contratto per il quale è necessaria la forma scritta può considerarsi determinabile, benché non indicato specificatamente, solo se sia con certezza individuabile in base agli elementi prestabiliti nello stesso atto scritto e che l'accertamento al riguardo è riservato al giudice del merito e soggetto al sindacato di cassazione solo sotto il profilo della logicità e congruità della motivazione.

Commento

La natura preliminare della pattuizione afferente a diritti reali immobiliari non implica che l'oggetto non debba rispondere ai requisiti, quantomeno di determinabilità, di cui all'art.1346 cod.civ..
E' dunque tollerabile una indicazione di massima anche se carente, ogniqualvolta sia in seguito possibile ricavare, in base agli elementi emergenti dall'atto, l'esatta individuazione del bene.

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