Codice Civile art. 643


AMMINISTRAZIONE IN CASO DI EREDI NASCITURI

Le disposizioni dei due precedenti articoli si applicano anche nel caso in cui sia chiamato a succedere un non concepito, figlio di una determinata persona vivente. A questa spetta la rappresentanza del nascituro, per la tutela dei suoi diritti successori, anche quando l'amministratore dell'eredità è una persona diversa.
Se è chiamato un concepito, l'amministrazione spetta al padre e alla madre.
(Comma così sostituito dall’art. 84, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014 ai sensi di quanto disposto dall’art. 108, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 154/2013. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Se è chiamato un concepito, l'amministrazione spetta al padre e, in mancanza di questo, alla madre.»)

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