La gestazione umana che prelude alla nascita ha inizio con il concepimento. Relativamente al tempo in cui quest'ultimo ha luogo, vengono in aiuto l'art.
232 cod. civ. , nonchè il II comma dell'art.
462 cod. civ. .
Ai sensi della prima norma (come modificata per effetto dell’art. 9, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014)
si presume concepito durante il matrimonio il figlio nato quando sono trascorsi centottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio e non sono trascorsi ancora trecento giorni dalla data dell'annullamento, dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio. Secondo la prevalente opinione verrebbe in esame una presunzione
juris et de jure circa la riconducibilità della filiazione all'ambito matrimoniale
nota1. Altri constatano semplicemente come si tratti di un semplice asserto volto a precisare in senso tecnico il concetto di concepimento in costanza di matrimonio
nota2. Da questo punto di vista è il caso di rimarcare come l'ulteriore affermazione legislativa di cui all'art.
231 cod. civ. , ai sensi del quale Il marito è padre del figlio concepito o nato durante il matrimonio, non è più sottoponibile a critica, secondo le condizioni di cui all'abrogato (
art.235 cod. civ.). Questo non significa che l'azione di disconoscimento della paternità non sia più esperibile: lo è soltanto in base al novellato art.
243-bis cod. civ.. La norma prevede che, allo scopo di vedere accolta la domanda, l'attore debba dimostrare con qualunque mezzo
unicamente che non sussiste rapporto di filiazione tra il figlio e il presunto padre. Se il figlio è minorenne l'art.
244 cod. civ. prevede la legittimazione ad agire anche di un curatore speciale, appositamente nominato (Cass. Civ., Sez. I, sent. n.
4020/2017). in ogni caso il Giudice non è vincolato alla richiesta del curatore. La scelta tra verità biologica e paternità legale vede infatti quale unico criterio l'interesse del minore (Cass. Civ., Sez. I,
8617/2017).
Giova inoltre osservare come sia consentita dalla Legge 19 febbraio 2004, n.
40 alle sole coppie maggiorenni di sesso diverso (coniugate o conviventi)
la procreazione assistita medicalmente, sia pure limitatamente ai casi in cui sia accertata l'impossibilità di rimuovere in altro modo le cause impeditive alla procreazione. In tale ipotesi non è consentito, ai sensi dell'art.
9 della detta legge esercitare l'azione di disconoscimento della paternità nè, da parte della madre, richiedere di non essere nominata.
Quanto al II comma dell'art.
462 cod. civ. , a mente del quale
si presume concepito al tempo dell'apertura della successione chi è nato entro trecento giorni dalla morte della persona della cui successione si tratta, pare invece venire in considerazione una presunzione di concepimento
iuris tantum, suscettibile cioè di prova contraria.
V'è forse contrasto tra le due disposizioni? La risposta è negativa. Il modo di disporre dell'art.
462 cod. civ. non nega neppure in parte la regola secondo la quale colui che è stato concepito entro un determinato lasso temporale è tale in costanza di matrimonio, volendo semplicemente porre, ai fini della capacità di succedere, il principio, revocabile in dubbio, secondo il quale si reputa sia intervenuto il concepimento nel momento in cui si apre la successione con la morte dell'ereditando quando la nascita interviene entro trecento giorni dal decesso.
Potrebbe però presentarsi l'ipotesi che tale questione sia connessa con quella di legittimità ex art.
232 cod. civ. : in questo caso la prova contraria sarà esclusa, prevalendo la presunzione
iuris et de iure imposta da quest'ultimo articolo
nota3.
Note
nota1
Trimarchi, voce Filiazione legittima , in Enc.dir., p.458, Cicu, La filiazione, in Tratt. dir.civ.it., diretto da Vassalli, vol.III, t.2, Torino, 1969, p. 21.
top1 nota2
Deiana, Filiazione legittima, in Comm. alla riforma del diritto di famiglia, Padova, 1977, p.535.
top2 nota3
La presunzione assoluta di cui all'
art.232 cod. civ. prevale dunque ogniqualvolta la questione della capacità di succedere sia connessa a quello di figlio legittimo: Cicu, Successione per causa di morte. Parte generale: delazione ed acquisto dell'eredità. Divisione ereditaria, in Tratt. dir. civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, vol., Milano, 1961, p.80; Azzariti-Martinez, Successioni per causa di morte e donazioni, Padova, 1982, p.18; Campagna, voce Concepimento (dir. civ.) , in Enc. dir., p.357. Cfr. anche Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 2002, p.112. Vien fatto in proposito il seguente esempio. Si ipotizzi che il figlio sia nato una volta che siano trascorsi centottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio, tuttavia anteriormente a trecento giorni a far tempo dalla morte del padre. Ai sensi dell'art. 232 cod. civ. si dovrà necessariamente riferire che il figlio è nato durante il matrimonio. Conseguentemente egli succederà al padre e non potrà provarsi il fatto che non sia stato concepito in costanza di matrimonio. Ciò ovviamente fatta salva la possibilità che venga esperita azione di disconoscimento della paternità da parte della madre, del figlio, degli eredi del de cuius. In contrapposizione all'esemplificazione che precede, viene proposto il caso del
de cuius che lasci fratelli o genitori, venendo alla luce un ulteriore fratello successivamente alla morte dell'ereditando, ma entro trecento giorni da essa. I coeredi ben potranno provare che costui non era stato concepito nel momento dell'apertura della successione, pur dovendosi considerare indispensabilmente come figlio legittimo. Nell'ipotesi, come è chiaro, la questione della legittimità non è connessa a quella della capacità di succedere.
top3 Bibliografia
- CAMPAGNA, Concepimento (diritto civile), Milano, Enc.dir., VIII, 1967
- CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, 1983
- CICU, La filiazione, Torino, Tratt. dir. civ. it. diretto da Vassalli , vol.III, t. 2, 1969
- DEIANA, Filiazione legittima, Padova, Comment. rif. del dir. di fam., 1977
- F.S. AZZARITI - MARTINEZ - G.AZZARITI, Successioni per causa di morte e donazioni, Padova, 1979
- TRIMARCHI, Filiazione legittima, Enc. Dir., XVII, 1968
Prassi collegate
- L’entrata in vigore della convenzione dell’AIA del 19 ottobre 1996 sulla responsabilità genitoriale e la protezione dei minori