Decreto Presidente Repubblica del 1976 numero 448 art. 8


L'Unione internazionale per la tutela della natura e delle risorse naturali adempie alle funzioni di ufficio permanente, in virtù della presente convenzione, fino a quando le Parti contraenti, a maggioranza di due terzi, non designeranno un'altra organizzazione o governo.
L'ufficio permanente dovrà in particolare:
a) dare la propria assistenza per la convocazione e l'organizzazione delle conferenze, menzionate nell'art. 6;
b) conservare l'Elenco delle zone umide di importanza internazionale e ricevere dalle Parti contraenti le informazioni su qualsiasi aggiunta, ampliamento, esclusione o limitazione relative alle zone umide incluse nell'Elenco, come è indicato nel paragrafo 5 dell'art. 2;
c) ricevere informazioni dalle Parti contraenti circa qualsiasi modifica verificatasi nelle caratteristiche ecologiche delle zone umide, incluse nell'Elenco, come è previsto al paragrafo 2 dell'art. 3;
d) notificare a tutte le Parti contraenti ogni modifica dell'Elenco oppure i cambiamenti delle caratteristiche delle zone umide, in esso incluse, e assicurare l'esame di tali questioni nel corso della conferenza successiva;
e) portare a conoscenza delle Parti contraenti interessate le raccomandazioni delle conferenze relative a tali modifiche dell'Elenco oppure ai cambiamenti delle caratteristiche delle zone umide, inserite nell'Elenco stesso.

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