Decreto Presidente Repubblica del 1976 numero 448 art. 5


Le Parti contraenti consulteranno circa la esecuzione degli impegni derivanti dalla presente convenzione in particolare nel caso di una zona umida che si estende sul territorio di più di una Parte contraente oppure allorché un bacino idrografico è diviso tra più Parti contraenti. Essi si sforzeranno al tempo stesso di coordinare e promuovere la loro politica e i regolamenti presenti e futuri relativi alla tutela delle zone umide, della loro flora e fauna.

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