Decreto Presidente Repubblica del 1976 numero 448 art. 6


In caso di necessità le Parti contraenti convocheranno conferenze per la tutela delle zone umide e degli uccelli acquatici.
Tali conferenze avranno un carattere consultivo e saranno competenti in particolare per quanto segue:
a) prendere in esame l'applicazione della convenzione;
b) prendere in esame le aggiunte e le modifiche dell'Elenco;
c) esaminare le informazioni riguardanti le modifiche delle condizioni ecologiche delle zone umide, incluse nell'Elenco, in conformità con il paragrafo 2 dell'art. 3;
d) fare raccomandazioni, di ordine generale e specifico, alle Parti contraenti relativamente alla tutela, alle gestinone e al razionale sfruttamento delle zone umide, della loro flora e fauna;
e) domandare agli organismi internazionali competenti di preparare relazioni e dati statistici, di carattere essenzialmente internazionale, concernenti le zone umide.
Le Parti contraenti assicureranno che i responsabili a tutti i livelli della gestione delle zone umide, siano informati e tengano in considerazione raccomandazioni di tali conferenze, relative alla conservazione, alla gestione ed al razionale sfruttamento delle zone umide, della loro flora e fauna.

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