Decreto Presidente Repubblica del 1976 numero 448 art. 9


La presente convenzione è aperta alla firma senza limitazioni di tempo;
Qualsiasi membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite oppure di una delle sue agenzie specializzate oppure dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica oppure Parte contraente dello statuto della Corte internazionale di giustizia può divenire Parte contraente di tale convenzione mediante:
a) firma senza riserva di ratifica;
b) firma con riserva di ratifica, seguita dalla ratifica;
c) adesione.
La ratifica o l'adesione avverranno mediante il deposito di uno strumento di ratifica o di adesione presso il Direttore generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (qui di seguito denominato il «Depositario»).

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