Decreto Presidente Repubblica del 1976 numero 448 art. 10


La presente convenzione entrerà in vigore quattro mesi dopo che almeno sette Stati saranno divenuti Parti contraenti della presente convenzione, in conformità con le disposizioni del parargafo 2 dell'art. 9.
La presente convenzione entrerà in vigore per ciascuna Parte contraente quattro mesi dopo la data della sua firma senza riserva di ratifica oppure del deposito del suo strumento di ratifica o di adesione.

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