Decreto Presidente Repubblica del 1976 numero 448 art. 2


Ciascuna Parte contraente designa le zone umide idonee del proprio territorio, da inserire nell'Elenco delle zone umide di importanza internazionale, chiamato qui di seguito «l'Elenco», che viene conservato dall'ufficio istituito in virtù dell'art. 8. I confini di ciascuna zona umida vanno indicati con precisione, e riportati su una carta e possono comprendere le zone rivierasche, fluviali e marine, adiacenti alle zone umide, le isole o le distese di acqua marina con profondità superiori ai sei metri durante la bassa marea, situate entro i confini delle zone umide, in particolare quando tali zone, isole o distese d'acqua, hanno importanza come habitat degli uccelli acquatici.
La scelta delle zone umide da inserire nello Elenco dovrebbe essere effettuata sulla base della loro importanza internazionale dal punto di vista dell'ecologia, della botanica, della zoologia, della limnologia o dell'idrologia. In primo luogo andrebbero inserite nell'Elenco le zone umide di importanza internazionale come habitat degli uccelli acquatici in qualsiasi stagione.
L'inserimento di una zona umida nell'Elenco non pregiudica i diritti esclusivi sovrani della Parte contraente sul cui territorio essa è situata.
Ciascuna Parte contraente designa almeno una zona umida da inserire nell'Elenco all'atto della firma della presente convenzione oppure al momento del deposito dello strumento di ratifica o di adesione conformemente all'art. 9.
Le parti contraenti hanno il diritto di aggiungere all'Elenco altre zone umide, situate sul loro territorio, di estendere i confini delle zone umide che hanno già inserito nell'Elenco oppure, per interessi nazionali urgenti, di cancellare dall'Elenco o restringere i confini delle zone umide già inserite, esse informeranno immediatamente di tali modifiche l'organizzazione o il governo responsabile delle funzioni di ufficio permanente, come specificato nell'art. 8.
Ciascuna Parte contraente deve tener conto delle proprie responsabilità, sul piano internazionale, relative alla tutela, alla sistemazione, alla sorveglianza e al razionale utilizzo delle popolazioni di uccelli acquatici migranti sia designando le zone umide del proprio territorio da inserire nell'Elenco, sia usando il proprio diritto di modificare le proprie iscrizioni nell'Elenco stesso.

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