Decreto Ministeriale del 2004 art. ALLEGATO A


ALLEGATO A
(Allegato prima rettificato con Comunicato 5 maggio 2004 e poi così sostituito all'allegato A al Decr. 28 febbraio 2005)

Al decreto ministeriale 6 febbraio 2004, emanato ai sensi dell'art. 27, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326

Verifica dell'interesse culturale del patrimonio immobiliare pubblico

A1. NORME PER LA COMPILAZIONE E L'INVIO DEI DATI

Al fine di attivare le procedure per la verifica dell'interesse culturale del patrimonio immobiliare pubblico, i soggetti pubblici di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 6 febbraio 2004 (da qui in avanti denominati «Enti»), trasmettono gli elenchi e le schede descrittive utilizzando esclusivamente il modello informatico disponibile sul sito web del Ministero per i beni e le attività culturali (da qui in avanti denominato MiBAC).

Indirizzo del sito: www.beniculturali.it

Accesso al sistema

Gli enti che intendono trasmettere gli elenchi degli immobili da sottoporre a verifica:

accedono al sito del MiBAC - sezione «Verifica dell'interesse culturale del patrimonio immobiliare pubblico», oppure si collegano al sito www.benitutelati.it.

inviano i dati per la richiesta di autorizzazione all'acceso al sistema informativo, seguendo le procedure on-line nella sezione dedicata alla registrazione degli utenti;

concordano con le direzioni regionali i tempi di trasmissione e la consistenza numerica degli elenchi di immobili da sottoporre a verifica;

ricevono l'autorizzazione all'accesso e la comunicazione della User-ID e della Password;

si collegano on-line al sistema inserendo la propria User-ID e la propria password nell'area di accesso per gli utenti autorizzati.

Immissione dei dati

Gli enti autorizzati alla trasmissione on-line dei dati relativi agli immobili:

compilano i campi illustrati nel successivo paragrafo A2 «Struttura degli elenchi e delle schede descrittive». In ogni momento della fase di immissione è possibile salvare i dati; i dati salvati possono essere richiamati e modificati. È possibile stampare i dati in via provvisoria per le verifiche del caso;

una volta completata l'immissione delle informazioni richieste per tutti gli immobili, e verificata la correttezza delle stesse, compongono l'elenco dei beni da sottoporre a verifica (nel rispetto degli accordi stipulati con le direzioni regionali), stampano le schede definitive dei beni e inviano i dati in modalità elettronica. I dati inviati in modo definitivo non sono più modificabili dagli utenti. Il sistema non permetterà l'invio dei dati qualora non siano stati compilati tutti i campi obbligatori (vedi paragrafo A2 «Struttura degli elenchi e delle schede descrittive»).

Richiesta della verifica dell'interesse

Il solo invio informatico, anche se corredato da firma digitale, non costituisce avvio del procedimento di verifica. Pertanto gli enti, una volta inviati via web i dati in forma definitiva:

inviano le stampe degli elenchi e delle schede descrittive alla direzione regionale, e per conoscenza alla soprintendenza competente, utilizzando il modulo per la richiesta disponibile on-line. L'invio dovrà essere effettuato secondo modalità che prevedano l'avviso di ricevimento (messo comunale, servizio postale, corriere svolto da società accreditate, terze rispetto all'ente richiedente). Il ricevimento della richiesta, corredata dalle stampe degli elenchi e delle schede descrittive, costituisce l'avvio del procedimento. Non saranno prese in considerazione richieste corredate da elenchi che non provengano dalla stampa effettuata dal sistema web.

Verifica dell'interesse

Le direzioni regionali:

verificano l'interesse culturale dei beni, sulla base delle istruttorie formulate dalle Soprintendenze;

inseriscono i dati relativi alla valutazione dell'interesse culturale nel database centrale;

emanano i provvedimenti d'interesse, dandone comunicazione agli enti richiedenti, ai sensi dell'art. 15, comma 1 del Codice;

trascrivono i provvedimenti nei registri di pubblicità immobiliari, ai sensi dell'art. 15, comma 2 del Codice, anche tramite le competenti Soprintendenze.

Accesso alla banca dati

Al termine del procedimento di verifica, gli enti richiedenti possono accedere alla banca dati dei beni di loro pertinenza in modalità di sola lettura, utilizzando la User-ID e la password già in loro possesso.

A2. STRUTTURA DEGLI ELENCHI E DELLE SCHEDE DESCRITTIVE (omissis)

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