Decreto Ministeriale del 2004 art. 2


1. Al fine di consentire la verifica, i soggetti indicati all'art. 1 identificano gli immobili e ne descrivono la consistenza, utilizzando esclusivamente il modello informatico disponibile sul sito Web del Ministero per i beni e le attività culturali, il cui tracciato è indicato all'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Le istruzioni per la compilazione del modello di cui al comma 1 sono approvate nel testo riportato nel già citato allegato A del presente decreto.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Ministeriale del 2004 art. 2"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti