Decreto Ministeriale del 2004 art. 3


1. In fase di prima applicazione del presente decreto e comunque entro trenta giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le competenti filiali dell'Agenzia del demanio trasmettono alle soprintendenze regionali del Ministero per i beni e le attività culturali un primo elenco di beni immobili di proprietà dello Stato, unitamente alle relative schede descrittive, redatti secondo le indicazioni di cui al precedente art. 2.
2. I tempi di trasmissione e la consistenza numerica dei successivi elenchi, corredati delle relative schede descrittive, saranno concordati tra le amministrazioni firmatarie del presente decreto.
3. Le competenti filiali dell'Agenzia del demanio inseriscono esclusivamente sul sito Web del Ministero per i beni e le attività culturali i dati dell'allegato A relativi agli immobili, provvedono alla stampa dei medesimi dati e li inoltrano, unitamente alla richiesta di verifica, alle soprintendenze regionali, secondo modalità che prevedano l'avviso di ricevimento.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Ministeriale del 2004 art. 3"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti