Decreto Ministeriale del 2004 art. 4-bis


1. Per le verifiche avviate d'ufficio le direzioni regionali hanno l'obbligo di utilizzare il sistema informativo per l'inserimento dei dati descrittivi dei beni oggetto di verifica positiva.
2. Le verifiche avviate d'ufficio si concludono entro il termine di centoventi giorni dalla data di ricezione della comunicazione di avvio del procedimento.
3. Qualora la pronuncia circa la sussistenza o meno dell'interesse culturale non intervenga entro il termine di cui al comma 1, i richiedenti possono diffidare il Ministero per i beni e le attività culturali a provvedere. Se il Ministero non provvede nei trenta giorni successivi al ricevimento della diffida, i richiedenti possono agire avverso il silenzio serbato dal Ministero ai sensi dell'art. 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, aggiunto dall'art. 2 della legge 21 luglio 2000, n. 205.
(Articolo aggiunto dall'art. 1, Decr. 28 febbraio 2005)

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