Decreto Legislativo del 2020 numero 147 art. 40


MODIFICHE ALLE NORME DEL CODICE CIVILE IN MATERIA DI ASSETTI ORGANIZZATIVI SOCIETARI

1. All'articolo 2257 del codice civile, il primo comma è sostituito dal seguente: «L'istituzione degli assetti di cui all'articolo 2086, secondo comma, spetta esclusivamente agli amministratori. Salvo diversa pattuizione, l'amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri.».
2. All'articolo 2380-bis, primo comma, del codice civile, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'istituzione degli assetti di cui all'articolo 2086, secondo comma, spetta esclusivamente agli amministratori.».
3. All'articolo 2409-novies, primo comma, del codice civile, dopo il secondo periodo è aggiunto, in fine, il seguente: «L'istituzione degli assetti di cui all'articolo 2086, secondo comma, spetta esclusivamente al consiglio di gestione.».
4. All'articolo 2475 del codice civile, il primo comma è sostituito dal seguente: «L'istituzione degli assetti di cui all'articolo 2086, secondo comma, spetta esclusivamente agli amministratori. Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'amministrazione della società è affidata a uno o più soci nominati con decisione dei soci presa ai sensi dell'articolo 2479.».

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