Decreto Legislativo del 2004 numero 42 art. 20


CAPO III Protezione e conservazione - SEZIONE I Misure di protezione - (INTERVENTI VIETATI)
1. I beni culturali non possono essere distrutti, deteriorati, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione.
(Comma così modificato dalla lettera h) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62)
2. Gli archivi pubblici e gli archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 non possono essere smembrati.
(Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. g), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156)

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