Decreto Legislativo del 2003 numero 196 art. 2-novies


TRATTAMENTI DISCIPLINATI DALLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA, DALLA CAMERA DEI DEPUTATI, DAL SENATO DELLA REPUBBLICA E DALLA CORTE COSTITUZIONALE

1. Le disposizioni degli articoli 2-sexies, 2-septies e 2-octies del presente decreto legislativo recano principi applicabili, in conformità ai rispettivi ordinamenti, ai trattamenti delle categorie di dati personali di cui agli articoli 9, paragrafo 1, e 10 del Regolamento, disciplinati dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte costituzionale.
(Articolo inserito dall’art. 2, comma 1, lett. f), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che ha inserito il Capo II)

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