Decreto Legislativo del 2003 numero 196 art. 111-bis
INFORMAZIONI IN CASO DI RICEZIONE DI CURRICULUM
1. Le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento, nei casi di ricezione dei curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati al fine della instaurazione di un rapporto di lavoro, vengono fornite al momento del primo contatto utile, successivo all'invio del curriculum medesimo. Nei limiti delle finalità di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento, il consenso al trattamento dei dati personali presenti nei curricula non è dovuto.
(Articolo inserito dall’art. 9, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101)