Decreto Legislativo del 2003 numero 196 art. 132-bis


PROCEDURE ISTITUITE DAI FORNITORI

1. I fornitori istituiscono procedure interne per corrispondere alle richieste effettuate in conformità alle disposizioni che prevedono forme di accesso a dati personali degli utenti.
2. A richiesta, i fornitori forniscono al Garante, per i profili di competenza, informazioni sulle procedure di cui al comma 1, sul numero di richieste ricevute, sui motivi legali addotti e sulle risposte date.
(Articolo inserito dall'art. 1, comma 8, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69, a decorrere dal 1° giugno 2012, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. 69/2012)

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