Decreto Legislativo del 2003 numero 196 art. 3


abrogato PRINCIPIO DI NECESSITÀ NEL TRATTAMENTO DEI DATI

[1. I sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità. ]
(Articolo abrogato dall’art. 27, comma 1, lett. a), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legislativo del 2003 numero 196 art. 3"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti